Legge quadro
in materia di
valorizzazione delle aree agricole
e di contenimento del consumo del suolo
Art. 1 - (Finalità e ambito della legge)
1. La presente legge detta principi fondamentali dell’ordinamento ai sensi dell’art. 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.
2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
3. La politica di sviluppo territoriale regionale persegue la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.
4. La Regione Abruzzo persegue altresì tali finalità, in attuazione dell’art. 66, comma 7, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, promuovendo l’accesso dei giovani agricoltori ai terreni di proprietà pubblica, al fine favorire il ricambio generazionale in agricoltura, nonché la conservazione e l’utilizzazione produttiva degli immobili a vocazione agricola.
5. Per favorire l’effettivo utilizzo agricolo delle aree destinate a tale scopo dagli strumenti urbanistici comunali, la Regione Abruzzo promuove misure rivolte a disincentivare l’abbandono delle colture e a sostenerne il recupero produttivo, in particolare da parte dei giovani agricoltori, nonché a contenere il consumo e il cambio di destinazione dei suoli agricoli.
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